L'ambito territoriale della competenza degli istituti autonomi case popolari non provinciali e' determinato dalla regione, sentito l'istituto provinciale e l'amministrazione provinciale, tenendo conto dell'estensione dei comprensori e dei circondari, ove questi esistano. La creazione di circondari e comprensori o la modifica della loro estensione puo' giustificare la revisione della competenza territoriale degli istituti autonomi per le case popolari non provinciali.

Testo vigente dal 18 maggio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;258~art2 · fonte su Normattiva