L'ambito territoriale della competenza degli istituti autonomi case popolari non provinciali e' determinato dalla regione, sentito l'istituto provinciale e l'amministrazione provinciale, tenendo conto dell'estensione dei comprensori e dei circondari, ove questi esistano. La creazione di circondari e comprensori o la modifica della loro estensione puo' giustificare la revisione della competenza territoriale degli istituti autonomi per le case popolari non provinciali.
Testo vigente dal 18 maggio 1976
