La Regione riconosce nell'interna articolazione di ciascun Comune in organismi di decentramento democratico un'operante attuazione dei principi costituzionali sull'autonomia e sul decentramento. La Regione riconosce e promuove, d'intesa con gli enti locali interessati, le istituzioni comprensoriali. Per il decentramento delle funzioni amministrative possono essere istituiti, con legge regionale, circondari la cui estensione territoriale puo' corrispondere a quella dei comprensori.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;342~art54 · fonte su Normattiva