Art. 54
La Regione riconosce nell'interna articolazione di ciascun Comune in organismi di decentramento democratico un'operante attuazione dei principi costituzionali sull'autonomia e sul decentramento. La Regione riconosce e promuove, d'intesa con gli enti locali interessati, le istituzioni comprensoriali. Per il decentramento delle funzioni amministrative possono essere istituiti, con legge regionale, circondari la cui estensione territoriale puo' corrispondere a quella dei comprensori.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
