Art. 69
[1]Controllo sugli enti locali
[2]Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge dello Stato, esercita, in forma decentrata, il controllo di legittimita' sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge dello Stato puo' essere esercitato il controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
