Approvazione
Art. 77
[1]Esercizio finanziario
[2]L'esercizio finanziario per la Regione incomincia con il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre. La Giunta presenta il bilancio preventivo entro il 31 agosto ed il conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
