Art. 78
[1]Disegni di legge di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Regione
[2]La Giunta predispone il disegno di legge di approvazione del bilancio preventivo e quello del conto consuntivo in armonia con le norme stabilite con legge dello Stato e li consegna, nei termini di scadenza previsti dallo Statuto, alla Presidenza del Consiglio regionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
