[1]Disegni di legge di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Regione

[2]La Giunta predispone il disegno di legge di approvazione del bilancio preventivo e quello del conto consuntivo in armonia con le norme stabilite con legge dello Stato e li consegna, nei termini di scadenza previsti dallo Statuto, alla Presidenza del Consiglio regionale.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art78 · fonte su Normattiva