Approvazione
Art. 79
[1]Esercizio provvisorio
[2]L'esercizio provvisorio puo' essere con legge deliberato dal Consiglio per un periodo non superiore a quattro mesi.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
[1]Esercizio provvisorio
[2]L'esercizio provvisorio puo' essere con legge deliberato dal Consiglio per un periodo non superiore a quattro mesi.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art79 · fonte su Normattiva