Art. 17
[1]Esercizio provvisorio
[2]L'esercizio provvisorio del bilancio puo' essere concesso con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
