Art. 14
1. La Regione riconosce nel diritto alla informazione il presupposto fondamentale della partecipazione ed un aspetto essenziale dei diritti del cittadino. 2. Assicura la piu' ampia informazione sugli atti, sui programmi e sulle iniziative di propria competenza, nonche' sul funzionamento dei propri organi ed uffici. 3. La legge regola la pubblicita' ed il diritto di accesso agli atti della Regione.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
