1. La Regione riconosce nel lavoro una condizione di liberta' ed un diritto fondamentale della persona e promuove la realizzazione di pari opportunita' per uomini e donne. 2. Assume, quale primario obiettivo sociale e quale fattore essenziale dello sviluppo economico regionale, la realizzazione di una condizione di piena occupazione. 3. La Regione, nel riconoscere la proprieta' privata e la liberta' di iniziativa economica, concorre allo sviluppo della sua funzione sociale; favorisce l'autonomo apporto del piu' ampio pluralismo imprenditoriale alla qualificazione dello sviluppo regionale. Promuove investimenti pubblici a fini produttivi ed occupazionali; favorisce l'assunzione della gestione di imprese da parte di comunita' di lavoratori, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. 4. Promuove e sostiene le diverse forme di associazione e di cooperazione fra lavoratori dipendenti ed autonomi, per lo sviluppo dell'imprenditorialita' cooperativa.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art17 · fonte su Normattiva