1. La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative proprie e quelle delegate dallo Stato, delegandole ai Comuni, alle Province o ad altri enti locali; in casi particolari si avvale dei loro uffici. 2. Puo' affidare ad enti o agenzie ad essa istituiti, ad enti pubblici locali o societa' alle quali partecipa, la gestione di attivita', ovvero la esecuzione dei compiti che, per la loro speciale natura e dimensione, non possano essere diversamente delegati. 3. Allorche' per l'attuazione di specifici programmi e progetti sia necessario il coordinamento dell'iniziativa regionale con quella di istituzioni locali, di amministrazioni statali e di altri enti pubblici, la Regione puo' promuovere con tali amministrazioni accordi di programma, che definiscano il concorso di ciascun soggetto partecipante alla realizzazione dei progetti. A tali accordi possono partecipare anche enti, imprese ed altri soggetti privati.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art16 · fonte su Normattiva