Art. 23
1. La Regione riconosce il valore e la funzione dell'attivita' artigiana e ne promuove lo sviluppo imprenditoriale. 2. Tutela e valorizza l'artigianato artistico e ne mantiene viva la tradizione, anche attraverso l'incontro con le esperienze moderne. 3. Adotta idonee misure per favorire la formazione professionale degli artigiani.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
