1. La Regione, nell'ambito delle politiche nazionali e comunitarie e nella rigorosa tutela dell'equilibrio ecologico ed ambientale, promuove ed attua interventi per lo sviluppo dei settori agricolo, agro-alimentare, montano e forestale. 2. La Regione riconosce la proprieta' diretto coltivatrice come elemento essenziale per la qualificazione dell'agricoltura regionale; favorisce lo sviluppo dell'impresa agricola singola o associata; adotta programmi di riordino e ricomposizione fondiaria. 3. Promuove gli interventi necessari a conseguire per le popolazioni delle campagne e delle aree montane adeguate condizioni di vita e livelli di reddito. Predispone azioni di tutela e di incremento del patrimonio forestale; favorisce il recupero delle attivita' agricole dei territori marginali; adotta misure per la bonifica e l'irrigazione. 4. Coordina le proprie risorse per realizzare un efficiente sistema agro-industriale-alimentare, valorizzando la qualita' e tipicita' dei prodotti agricoli, zootecnici ed alimentari, in collaborazione con enti pubblici, organizzazioni professionali, associazioni di produttori ed organismi cooperativi, predisponendo a questi fini strumenti ed interventi di mercato.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art22 · fonte su Normattiva