1. Il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti su convocazione del Consigliere anziano e con preavviso di almeno sette giorni. 2. Ove non vi provveda il Consigliere anziano, la convocazione e' fatta da almeno un quinto dei Consiglieri eletti per il primo giorno non festivo della quinta settimana successiva alla proclamazione degli eletti. 3. La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio e' assunta dal Consigliere piu' anziano di eta' fra i presenti, mentre i due Consiglieri piu' giovani fungono da segretari.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art36 · fonte su Normattiva