1. Il Presidente del Consiglio regionale, cui sia stato rivolto l'invito previsto dal primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, dispone la convocazione del Consiglio in via straordinaria entro cinque giorni, fissando la seduta tra il decimo e il quindicesimo giorno dall'arrivo dell'invito stesso. 2. Ove non vi provveda il Presidente, la convocazione e' disposta da almeno un quinto dei Consiglieri eletti.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art56 · fonte su Normattiva