Art. 57
1. Nell'ipotesi di decadenza, dimissioni o morte di un componente la Giunta, il Presidente della Giunta ne propone la sostituzione al Consiglio, affidando nel frattempo le relative funzioni ad altro componente la Giunta o assumendole egli stesso. 2. Se la Giunta si riduce a meno della meta' dei propri membri, il Consiglio la rinnova per intero con le modalita' di cui all'articolo 52.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
