Art. 52
1. Subito dopo l'elezione del Presidente il Consiglio regionale elegge la Giunta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione. 2. L'elezione della Giunta avviene su lista presentata dal Presidente eletto, contenente i nomi di otto Consiglieri, proposti per la carica di assessore, con l'indicazione di chi di essi assumera' la carica di Vice Presidente. 3. All'elezione si procede con unica votazione, a voto palese per appello nominale. 4. Qualora la lista non sia approvata, l'elezione del Presidente si intende revocata.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
