1. Gli uffici della Regione sono istituiti in base alla legge regionale. 2. Agli impieghi regionali si accede per pubblico concorso salvo i casi previsti dalla legge. 3. E'ammesso per questioni specifiche e per periodi determinati il conferimento di incarichi a persone di comprovata capacita' e professionalita'.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art82 · fonte su Normattiva