Approvazione
Art. 81
1. Le deliberazioni per l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dell'esercizio provvisorio, dello storno dei fondi e dei mutui, sono adottate con legge regionale.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
1. Le deliberazioni per l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dell'esercizio provvisorio, dello storno dei fondi e dei mutui, sono adottate con legge regionale.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art81 · fonte su Normattiva