Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, nel rispetto dei principi di armonizzazione della finanza pubblica. Fatti salvi i poteri ispettivi del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono individuate forme di collaborazione fra gli stessi Ministeri, al fine di coordinare le attivita' ispettive nei confronti delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, anche con la collaborazione di Unioncamere. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2021, N. 228, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 FEBBRAIO 2022, N. 15)). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le indennita' spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali, i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi, nonche' nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fermo restando il limite di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i limiti al trattamento economico degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti delle aziende speciali e delle unioni regionali. Restano fermi i casi di incompatibilita' ed inconferibilita' previsti dalla legge. ((2-bis.1. Con il decreto di cui al comma 2-bis e' prorogato il divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio in corso di accorpamento fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento dell'accorpamento stesso. Il medesimo decreto stabilisce i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio ed e' adottato nei limiti delle risorse disponibili per le camere di commercio in base alla legislazione vigente, senza che possa essere previsto l'incremento del diritto annuale di cui all'articolo 18)). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e' istituito un Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale composto da cinque membri di cui uno con funzioni di presidente designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno designato dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Dipartimento della Funzione Pubblica, uno dalla Conferenza Stato-Regioni e uno da Unioncamere tra esperti di elevata professionalita' con comprovate esperienze sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di valutazione dell'impatto dei servizi pubblici e misurazione della performance. Il comitato ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri e costi aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del predetto Comitato non spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati. Il comitato provvede alla valutazione e misurazione annuale, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico:

  • a)delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole Camere e dell'efficacia delle azioni adottate per il suo perseguimento dal sistema camerale;
  • b)dell'efficacia dei programmi e delle attivita' svolti anche in forma associata e attraverso enti e organismi comuni. Il Comitato redige annualmente un rapporto sui risultati dell'attivita' camerale e provvede a trasmetterlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello sviluppo economico e a Unioncamere. Il Comitato, sulla base delle valutazioni di cui al comma 2-quater, individua le Camere di commercio che raggiungono livelli di eccellenza ai fini del riconoscimento delle premialita' di cui all'articolo 18, comma 9.

Testo vigente dal 1 marzo 2022

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 41/2026

    Questione infondata
    27 marzo 2026

    Le camere di commercio svolgono compiti che esigono una disciplina omogenea in ambito nazionale e non compongono un arcipelago di entità isolate, ma costituiscono i terminali di un sistema unico di dimensioni nazionali che giustifica l’intervento dello Stato. (Precedenti: S. 261/2017; S. 374/2007).Nelle camere di commercio, la figura del presidente, così come l’incarico degli altri organi direttivi, non palesa i caratteri propri del rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo, bensì presenta i tratti tipici delle cariche onorarie, la cui attribuzione si ispira a criteri di natura politico-discrezionale e non tecnico-amministrativa. Ne consegue che il relativo inserimento nell’apparato della pubblica amministrazione è di natura funzionale e non strutturale, che la disciplina del rapporto deriva, pressoché esclusivamente, dall’atto di conferimento dell’incarico, che il compenso percepito ha natura indennitaria e non retributiva e, infine, che la durata è normalmente temporanea e non tendenzialmente indeterminata. (Precedente: S. 319/1994 - mass. 20902).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino, sez. terza civile, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 3 e 35 Cost., dell’art. 4-bis, comma 2-bis, della legge n. 580 del 1993, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. d, n. 1, del d.lgs. n. 219 del 2016, nella parte in cui ha previsto la gratuità di tutti gli incarichi degli organi delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura diversi dai collegi dei revisori dei conti. Il regime di gratuità prescritto dalla disposizione censurata, fatto salvo il rimborso delle spese, si inserisce nel quadro del riassetto organizzativo e finanziario delle camere di commercio, e appare coerente con il contesto economico-sociale di riferimento, senza generare un contrasto con gli artt. 3 e 35 Cost. – anche per l’assenza di indici rivelatori di manifesta arbitrarietà e irragionevolezza. Né sussiste irragionevolezza intrinseca e disparità di trattamento fra normative susseguitesi nel tempo, poiché il limitato arco temporale in cui è stato disposto il duplice cambiamento del regime economico non mostra un intento discriminatorio ai danni degli organi in carica al momento dell’intervento legislativo. Nemmeno vi è disparità di trattamento rispetto a coloro che, precedentemente, abbiano svolto il medesimo incarico a titolo oneroso o che, successivamente, abbiano beneficiato della reintroduzione dell’onerosità, non essendo irragionevole che il legislatore, nel primo caso, abbia mutato il regime economico della funzione onoraria in un contesto di riordino sistematico e di spending review e, nel secondo, abbia limitato nel tempo le politiche di contenimento della spesa, reintroducendo il regime dell’onerosità una volta mutato il frangente socioeconomico. La disparità di trattamento non affiora nemmeno dalla comparazione con altri incarichi, come i revisori di conti o gli incarichi corrispondenti presso gli ordini professionali, dove manca l’omogeneità del tertium comparationis. Infine, nemmeno può predicarsi una violazione degli artt. 2 e 3 Cost. per lesione dell’autonomia delle camere di commercio nel riconoscere una remunerazione per gli incarichi direttivi, poiché tale autonomia non nega allo Stato la possibilità di dettare una disciplina nazionale e uniforme di riordino).

    Art. 36 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 35 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art4bis · fonte su Normattiva