[1]Partecipazione alla programmazione

[2]Nell'esercizio delle attivita' di programmazione la Regione promuove il concorso degli enti locali, singoli o associati in funzione della dimensione territoriale dei problemi, assicurando l'apporto autonomo dei sindacati, delle forze produttive e degli altri organismi della societa' civile.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;341~art68 · fonte su Normattiva