Art. 68
[1]Partecipazione alla programmazione
[2]Nell'esercizio delle attivita' di programmazione la Regione promuove il concorso degli enti locali, singoli o associati in funzione della dimensione territoriale dei problemi, assicurando l'apporto autonomo dei sindacati, delle forze produttive e degli altri organismi della societa' civile.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
