Art. 67
[1]Attivita' della programmazione regionale
[2]La Regione e' organo di programmazione. La Regione concorre con le proprie indicazioni di carattere globale o partecipa con il proprio programma alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti della programmazione nazionale e rileva i dati necessari. La Regione provvede alla formazione del piano regionale di sviluppo e, in conformita' di esso, predispone e attua i piani di intervento nelle materie di competenza nonche' in quelle ad essa demandate anche ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, e dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
