[1]Attivita' della programmazione regionale

[2]La Regione e' organo di programmazione. La Regione concorre con le proprie indicazioni di carattere globale o partecipa con il proprio programma alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti della programmazione nazionale e rileva i dati necessari. La Regione provvede alla formazione del piano regionale di sviluppo e, in conformita' di esso, predispone e attua i piani di intervento nelle materie di competenza nonche' in quelle ad essa demandate anche ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, e dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;341~art67 · fonte su Normattiva