Art. 69
[1]Disponibilita' delle acquisizioni
[2]La legge regionale stabilisce le modalita' con le quali gli enti locali, i sindacati, le forze produttive e gli altri organismi della societa' civile, i singoli interessati, possono avvalersi dell'informazione, dei dati, ricerche e studi relativi alla programmazione, di cui la Regione dispone attraverso l'attivita' dei propri organi, ovvero attraverso rapporti con enti ed istituti esterni.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
