Art. 76
Approvazione della proposta di revisione. L'approvazione delle modificazioni dello Statuto e' disciplinata da legge della Repubblica. Le leggi di revisione sono inviate alle Camere entro cinque giorni dalla deliberazione e sono promulgate dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
