Art. 70
La revisione dello Statuto e' deliberata con legge regionale col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. La legge di revisione e' inviata alle Camere entro cinque giorni dalla deliberazione ed e' promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla entrata in vigore della legge di approvazione. L'abrogazione totale dello Statuto non e' ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
