Art. 75
[1]Approvazione della proposta di revisione
[2]La legge di revisione o di abrogazione dello Statuto e' inviata al Governo entro cinque giorni dall'approvazione ed e' promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione da parte del Parlamento.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
