Art. 25
La Giunta e' composta dal Presidente e da un numero di assessori non inferiore a otto e non superiore a dodici. La Giunta e' responsabile collegialmente di fronte al Consiglio, determina la ripartizione dei compiti fra i propri componenti ed esercita le proprie attribuzioni in modo collegiale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
