La Giunta e' composta dal Presidente e da un numero di assessori non inferiore a otto e non superiore a dodici. La Giunta e' responsabile collegialmente di fronte al Consiglio, determina la ripartizione dei compiti fra i propri componenti ed esercita le proprie attribuzioni in modo collegiale.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;342~art25 · fonte su Normattiva