Art. 26
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione. Ha la rappresentanza legale della Regione e promuove davanti all'autorita' giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riferendone alla Giunta nella prima adunanza. Promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali. Convoca e presiede la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina l'attivita'. Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione secondo i principi della Costituzione e del presente Statuto. Indice i referendum regionali. Adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi regionali. Il Presidente designa l'assessore incaricato di sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, dandone comunicazione al Consiglio.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
