Art. 17
La Giunta e' l'organo esecutivo della Regione: essa e' composta dal Presidente, che ne assicura l'unita' di indirizzo, e da un numero di assessori non inferiori ad otto e non superiore a dodici. La Giunta opera collegialmente e il Presidente ripartisce fra i suoi componenti gli incarichi, raggruppandoli in dipartimenti per settori omogenei. Il Presidente della Giunta designa l'assessore Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
