Approvazione
Art. 11
[1]Indennita'
[2]Ai Consiglieri e' attribuita con legge regionale, oltre al rimborso delle spese, un'indennita' il cui ammontare e determinato in relazione alle funzioni e alle attivita' svolte del Consiglio e nella Giunta.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
