Art. 10
[1]Prerogative e diritti dei Consiglieri
[2]I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Ogni Consigliere ha diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Il Regolamento prevede termini tassativi entro i quali la Giunta e il suo Presidente sono tenuti a rispondere. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti della Regione, degli enti e delle, aziende da essa dipendenti e dei relativi atti preparatori. Ogni Consigliere, al fine di ottenere notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, ha accesso agli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e puo' prendere conoscenza di tutti gli atti di ufficio. I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalita' previste dal Regolamento interno.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
