Art. 12
[1]Gruppi consiliari
[2]I Consiglieri si organizzano in gruppi, formati da uno o piu' Consiglieri ai quali sono forniti gli strumenti e, sui fondi attribuiti al Consiglio dal bilancio regionale, i mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
