Art. 15
[1]Validita' delle deliberazioni
[2]Il Consiglio regionale delibera validamente con la partecipazione al voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri che hanno partecipato al voto. Sono fatti salvi i casi in cui sono richieste maggioranze diverse dalla Costituzione o dallo Statuto.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
