[1]Validita' delle deliberazioni

[2]Il Consiglio regionale delibera validamente con la partecipazione al voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri che hanno partecipato al voto. Sono fatti salvi i casi in cui sono richieste maggioranze diverse dalla Costituzione o dallo Statuto.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art15 · fonte su Normattiva