Art. 14
[1]Ordine dei lavori
[2]Al fine di programmare i lavori del Consiglio e delle Commissioni il Presidente convoca periodicamente l'ufficio di presidenza integrato dai Presidenti dei gruppi e dai Presidenti delle Commissioni permanenti per sentirne il parere. Della riunione e' dato avviso alla Giunta la quale puo' farvi assistere un suo rappresentante. Sono fatte salve le ipotesi di urgenza previste dallo Statuto e dal Regolamento.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
