Art. 28
Tutte le votazioni hanno luogo con voto palese. Si vota a scrutinio segreto per, eleggere ad incarichi o revocare da incarichi persone e, comunque, sulle questioni concernenti persone. Sono valide le deliberazioni adottate mediante intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati che abbiano raccolto la maggioranza dei voti espressi dai consiglieri presenti; eccezion fatta per i casi per i quali lo Statuto e il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
