[1]Intervento dei Consiglieri per la validita' delle deliberazioni

[2]Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei Consiglieri in carica e a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali lo Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art28 · fonte su Normattiva