Approvazione
Art. 28
[1]Intervento dei Consiglieri per la validita' delle deliberazioni
[2]Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei Consiglieri in carica e a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali lo Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
