Art. 54
[1]Commissione di controllo
[2]Il Consiglio istituisce una Commissione permanente di controllo che vigila sulla gestione del patrimonio e del bilancio, effettua l'esame del conto consuntivo della Regione ed esercita il controllo contabile sugli atti del Consiglio che importino spese sui fondi ad esso attribuiti dal bilancio regionale. La Commissione riferisce al Consiglio in ordine ai risultati della propria attivita' e formula proposte per eventuali azioni di responsabilita'.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
