Art. 26
[1]Commissioni consiliari
[2]Il Consiglio istituisce Commissioni consiliari permanenti e speciali, assicurando la rappresentanza proporzionale a tutti i Gruppi in esso presenti, mediante l'adozione del voto plurimo. Alle Commissioni permanenti sono sottoposte, per l'esame preliminare, le proposte di legge e di deliberazione di competenza del Consiglio, nonche', per il parere preventivo, i provvedimenti della Giunta, nei casi stabiliti dallo Statuto. La Commissione bilancio e affari generali, in particolare, vigila sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di cassa e sulla contabilita' generale della Regione.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
