Art. 53
[1]Bilanci regionali
[2]Al bilancio preventivo e' allegata una relazione sulla situazione economica e sociale della Regione ed una sullo stato di attuazione del programma, dei piani settoriali, dei singoli progetti od opere della Regione stessa, con la indicazione dei risultati finanziari ed operativi. Il bilancio della Regione pone in evidenza i costi ed i risultati finanziari previsti per ciascun piano o progetto della Regione stessa in relazione agli obiettivi e alle previsioni pluriennali di spesa. Al bilancio preventivo e' allegato un bilancio previsionale di cassa. I bilanci degli enti e delle aziende regionali sono presentati dalla Giunta e vengono discussi ed approvati dal Consiglio unitamente al bilancio regionale. Ai fini di informazione e di coordinamento, sono trasmessi al Consiglio anche i bilanci delle societa' a partecipazione regionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
