[1]Commissione programmazione e bilancio

[2]Tra le Commissioni permanenti e' istituita la Commissione programmazione e bilancio, la quale:

  • a)esamina, in sede referente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  • b)esamina in sede referente gli atti relativi alla programmazione di cui all'articolo 74, che devono essere esaminati in sede consultiva dalle altre Commissioni per le materie di loro competenza;
  • c)esamina in sede consultiva le proposte di legge che comportano impegni di spesa a carico del bilancio, al fine di valutarne la coerenza con il programma pluriennale di attivita' e di spesa, e con il bilancio, eventualmente segnalando esigenze di aggiornamento del programma;
  • d)esercita, secondo modalita' stabilite dal Regolamento, funzioni di controllo sulla gestione patrimoniale e contabile della Regione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art22 · fonte su Normattiva