Art. 60
[1]Procedimento amministrativo
[2]Salva la prescrizione dell'articolo 32, la legge regionale disciplina il procedimento di formazione degli atti amministrativi, stabilisce le particolari forme di pubblicita' che possano renderne effettiva la conoscenza da parte del piu' largo numero di cittadini, prevede che ciascun cittadino possa ottenere copia degli atti amministrativi e che i diretti interessati, ai fini della tutela giurisdizionale dei loro diritti e interessi, possano avere copia anche degli atti del procedimento. La legge regionale regola inoltre i ricorsi amministrativi e detta norme sul valore da attribuire al silenzio mantenuto dall'amministrazione su ricorsi o istanze.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
