[1]Revoca della delega e sostituzione

[2]La delega e' revocata con legge regionale, sentiti gli enti delegati, in caso di gravi e reiterate violazioni di direttive regionali. Qualora l'ente delegato non provveda in ordine ai singoli atti inerenti a funzioni delegate, la Giunta, sentita la commissione consiliare competente puo' sostituirsi ad esso. E' esclusa ogni possibilita' di avocazione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art66 · fonte su Normattiva