Art. 66
[1]Revoca della delega e sostituzione
[2]La delega e' revocata con legge regionale, sentiti gli enti delegati, in caso di gravi e reiterate violazioni di direttive regionali. Qualora l'ente delegato non provveda in ordine ai singoli atti inerenti a funzioni delegate, la Giunta, sentita la commissione consiliare competente puo' sostituirsi ad esso. E' esclusa ogni possibilita' di avocazione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
