Art. 67
[1]Delega agli enti locali
[2]La Regione delega normalmente l'esercizio delle funzioni amministrative per singole materie e senza limiti di scadenza. La delega puo' essere conferita anche per oggetti definiti e per tempi determinati. La delega dell'esercizio delle funzioni amministrative della Regione e' conferita alle Province, ai Comuni o agli altri enti locali mediante legge regionale. La legge regionale deve stabilire le attribuzioni di competenza e le direttive per l'esercizio della delega nonche' regolare i rapporti finanziari conseguenti. Gli enti locali devono essere preventivamente sentiti sui criteri informatori della legge. La Giunta regionale cura l'attuazione della legge di delega e concerta con gli enti delegati le misure necessarie. La delega, puo' essere revocata con legge proposta dalla Giunta regionale sentiti gli enti o l'ente interessato.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
