Art. 55
La delega di funzioni amministrative alle Province, a Comuni o ad altri enti locali o ad organismi associativi di enti locali a dimensioni comprensoriali, nonche' la sua eventuale revoca, e' disposta con legge regionale ed e' diretta a tutti gli enti di eguale livello istituzionale. Per la revoca non riguardante la generalita' degli enti delegati e' richiesta la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione, previa audizione degli enti interessati. La delega e', di norma, a tempo indeterminato. Le leggi regionali che prevedono la delega di singole materie agli enti locali, ne determinano il contenuto, ne fissano eventualmente la durata e stabiliscono i limiti dei poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza del Consiglio e della Giunta ed i presupposti per il loro esercizio. Regolano, altresi', i conseguenti rapporti finanziari. La Regione, per l'utilizzazione degli uffici degli enti locali, osserva, in quanto applicabili, i principi di cui ai precedenti commi.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
