La legge stabilisce materie, strumenti e metodi di consultazione per garantire la partecipazione dei partiti politici, egli enti pubblici, dei sindacati e di ogni altra formazione sociale, all'esercizio della funzione legislativa, regolamentare ed amministrativa di carattere generale della Regione. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessita'. I Comuni e le Province della Regione possono rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;344~art10 · fonte su Normattiva