1. Il primo comma dell'articolo 63 e' sostituito dal seguente: "I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti legislativi o amministrativi o per chiedere che vengano esaminati oggetti determinati di pubblico interesse. L'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilita' e ammissibilita' delle petizioni".
Testo vigente dal 18 giugno 1991
