1. Il primo comma dell'articolo 63 e' sostituito dal seguente: "I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti legislativi o amministrativi o per chiedere che vengano esaminati oggetti determinati di pubblico interesse. L'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilita' e ammissibilita' delle petizioni".

Testo vigente dal 18 giugno 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-31;180~art19 · fonte su Normattiva