Approvazione
Art. 21
La Regione riconosce il valore e l'importante funzione dell'attivita' artigiana, e ne promuove lo sviluppo. Tutela l'artigianato artistico e ne mantiene viva la tradizione. Adotta idonee misure per favorire la formazione professionale degli artigiani.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
