Il Consiglio regionale puo' disporre inchieste su materie che comunque interessino la Regione. E' istituita in ogni caso una Commissione d'inchiesta allorche' un terzo dei Consiglieri assegnati alla Regione ne presenti richiesta motivata all'Ufficio di Presidenza. E' fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione, nonche' di enti o aziende da essa istituiti, di fornire alle Commissioni d'inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d'ufficio, salvo che facciano parte delle Commissioni membri che non rivestano la carica di Consiglieri regionali.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;344~art45 · fonte su Normattiva