Art. 60
Qualora sulle proposte d'iniziativa popolare non sia stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla loro presentazione, la proposta e' iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio, e discussa nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento. Le proposte d'iniziativa popolare sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio nel testo dei proponenti.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
