Ogni disegno di legge e' presentato secondo le norme del Regolamento interno all'Ufficio di Presidenza che lo trasmette per l'esame alle Commissioni competenti, costituite nelle forme e nei modi di cui al Regolamento medesimo. Il disegno di legge e' approvato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Il Regolamento interno stabilisce procedimenti abbreviati per disegni di legge per i quali e' dichiarata l'urgenza.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;344~art61 · fonte su Normattiva