Art. 32
Ogni progetto di legge e' esaminato dalla competente Commissione consiliare e poi dal Consiglio, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale. Il progetto di iniziativa popolare o di Consigli comunali o provinciali deve essere portato all'esame del Consiglio entro sei mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine il progetto e' iscritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare e discusso con precedenza su ogni altro argomento. La stessa procedura sara' seguita per ogni altro progetto qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione. Il regolamento interno disciplina il procedimento redigente assicurando in ogni caso alla Giunta e a ciascun consigliere la facolta' di presentare e discutere emendamenti anche in aula.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
